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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Cass. n. 9493/2020

Pensione di reversibilità - Ripartizione - Controversia tra ex coniuge e coniuge superstite - Istituto erogatore della pensione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9493 del 22/05/2020 (Rv. 657674 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102

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