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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - Cass. n. 10166/2020

Riscossione coattiva delle imposte - Iscrizione ipotecaria su beni di un fondo patrimoniale - Applicabilità del relativo regime di impignorabilità anche alle obbligazioni tributarie - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente.

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' diriscossione.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10166 del 28/05/2020 (Rv. 657724 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Civ_art_0171, Cod_Civ_art_2808

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2020