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Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Cass. n. 17380/2020

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Figlio maggiorenne non autosufficiente - Contributo per il mantenimento - Legittimazione del coniuge convivente con il figlio maggiorenne - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio con il figlio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020 (Rv. 658717 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Proc_Civ_art_100

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17380

2020