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Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento – Cass. n. 1474/2021

Famiglia - potesta' dei genitori - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Obbligo del giudice - Fondamento.

In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1474 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0336_2, Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_8