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Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario – Cass. n. 4224/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza.

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0315_2, Cod_Civ_art_0316_2, Cod_Civ_art_0337_7