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Sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 13214/2021

Famiglia - potesta' dei genitori - Sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale del minore - Individuazione - Area territoriale in cui il minore ha vissuto più stabilmente - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di sottrazione intemazionale di minori, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, restando irrilevante il ripetuto spostamento del minore da un'abitazione all'altra all'interno della stessa area territoriale, né incidendo sulla valutazione da compiere la preminenza del ruolo di un genitore nella relazione con il minore. (La S.C. ha cassato la pronuncia impugnata ed ha espresso il principio sopra indicato in relazione a vicenda in cui la madre aveva trasferito, senza il consenso del padre, il bambino in Italia dall'Inghilterra dove aveva prevalentemente vissuto, ancorché cambiando abitazione con una certa frequenza, e dove era stata fissata di comune accordo la residenza del minore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13214 del 17/05/2021 (Rv. 661375 - 01)