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Bilanciamento tra diritto del genitore ed interesse del minore – Cass. n. 24718/2021

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - figli premorti - clausole limitatrici - condizioni - rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Bilanciamento tra diritto del genitore ed interesse del minore - Modalità - Fattispecie.

 

In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello "status" genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno).

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24718 del 14/09/2021 (Rv. 662477 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0250

 

Corte

Cassazione

24718

2021