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Sospensione della responsabilità genitoriale – Cass. n. 27553/2021

Famiglia - potestà' dei genitori - Sospensione della responsabilità genitoriale - Condotta pregiudizievole per il figlio - Nozione - Attitudine obiettiva ad arrecare danno al minore - Sufficienza.

 

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336

 

Corte

Cassazione

27553

2021