Famiglia - potesta' dei genitori - Sospensione della responsabilità genitoriale - Provvedimento adottato nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Audizione del genitore nel corso del procedimento - Sufficienza a garantire il rispetto della garanzia di cui all'art. 336, comma 2, c.c. - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, l n. 183 del 1984, la sospensione della responsabilità genitoriale rappresenta uno dei possibili provvedimenti che possono essere adottati, anche in via provvisoria, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore, sicché la convocazione e l'audizione del genitore nell'ambito di tale procedimento è idonea a far ritenere osservata la garanzia difensiva dell'audizione del genitore, prevista dall'art. 336, comma 2, c.c. per il caso di adozione di detto provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 (Rv. 662848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336
Corte
Cassazione
27553
2021