Spettanza quota della pensione di reversibilità – Cass. n. 27875/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Quota della pensione di reversibilità - Spettanza - Condizioni - Titolarità dell'assegno divorzile - Inadempimento dell'obbligato senza reazione del creditore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso facto" la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021 (Rv. 662637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236