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Valutazione della durata della permanenza del minore nello Stato – Cass. n. 35841/2021

Famiglia - potestà dei genitori - Minore - Sottrazione internazionale - Residenza abituale - Determinazione - Valutazione integrata di tutte le circostanze della fattispecie - Valutazione della durata della permanenza del minore nello Stato e dei motivi che l'hanno determinata - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori del figlio minore, la sua "residenza abituale" deve essere determinata tenendo conto di tutti i dati che presenta la fattispecie concreta, avuto riguardo, tra l'altro, sia alla durata della permanenza presso uno dei genitori che ai motivi che hanno determinato lo spostamento dalla precedente residenza, avendo tali motivi importanza tanto minore quanto più lunga è la durata della permanenza. Di talchè ove la valutazione in ordine alla residenza abituale sia stata compiuta senza tenere in considerazione i due elementi predetti, l'esame di tutte le altre circostanze non è nel suo complesso idoneo a formare una prova presuntiva in ordine all'abitualità della residenza del minore, per difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza fissati dal'art. 2729 c.c.. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale per i minorenni che, nell'individuare in Slovacchia la residenza abituale di una minore, in precedenza residente con il padre in Italia, pur avendo valutato altri elementi - come la sua iscrizione a scuola, l'inserimento lavorativo della madre, il coinvolgimento dei nonni nel suo accudimento - aveva omesso tuttavia di valutare che la permanenza della minore in Slovacchia si era protratta per soli sei mesi e che era stata inizialmente concordata da entrambi i genitori, che avevano ivi convissuto insieme alla figlia, nel tentativo di superare la crisi coniugale e di addivenire ad una riconciliazione, senza che fosse risultata provata l'effettiva intenzione di spostare la residenza familiare dall'Italia in Slovacchia).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35841 del 22/11/2021 (Rv. 663114 - 01)

 

Corte

Cassazione

35841

2021