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Matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. – Cass. n. 33409/2021

Famiglia - matrimonio - nullita' - azioni - in genere - Matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. - Impugnazione - Trasmissibilità dell'azione - Condizioni - Eredi già legittimati ex art 117, comma 1, c.c. - Proposizione dell'azione diretta - Rilevanza - Esclusione.

 

In tema di nullità del matrimonio, il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33409 del 11/11/2021 (Rv. 663294 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0117, Cod_Civ_art_0127, Cod_Civ_art_0086, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

33409

2021