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Reati societari- impedito controllo – infedelta’ patrimoniale

Reati societari- impedito controllo – infedelta’ patrimoniale - affitto di ramo di azienda a canone esiguo - concetto di danno- danno emergente e lucro cessante- sequesto di ramo di azienda- Cass pen., sez. V, sentenza n. 4405 del 14.07.2017- commento di Maria Beatrice Magro - Avvocato del Foro di Roma

 Il caso esaminato dalla Corte, sebbene negli stretti margini del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali (com’è noto, ammissibile solo per motivi che attengono esclusivamente alla violazione di legge, e non al merito), concerne il reato di impedito controllo dell’amministratore della società commerciale, consistito nell’aver ostacolato lo svolgimento dell’attività di controllo societario da parte dei soci ( art. 2625 c.c.) relativamente alla stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda ad un prezzo incongruo e in una situazione di conflitto di interessi, essendo la società conduttrice riconducibile all’amministratore della società cedente, e nell’aver in generale ostacolato il controllo della contabilità della società cedente onde accertare le appropriazioni consumate dall’imputato amministratore della società.

Il ricorrente lamenta un’accezione troppo ristretta della nozione di conflitto di interessi, di natura esclusivamente patrimoniale, con esclusione di ogni considerazione relativa il conseguimento di vantaggi anche di natura non patrimoniale.

In particolare, il ricorrente lamenta una concezione dell’elemento costitutivo del danno di cui all’art. 2625 comma 2 c.c. assai ristretta, che non comprende il lucro cessante, ma solo il danno emergente, nonchè una nozione ristretta di conflitto di interessi, data dal fatto che l’indagato fosse prossimo congiunto dell’azienda cessionaria.

Invero, afferma la Corte nella sentenza in commento, il danno costituisce elemento essenziale e comune denominatore ad entrambe le fattispecie di reato ascritte, ovvero l’impedito controllo ( art. 2625 c.c. e l’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.).

Nel caso di specie, tale danno sarebbe eziologicamente connesso, nel caso in specie, all’ostacolo della attività di controllo di un atto di disposizione dei beni sociali ( cioè non aver potuto verificare le condizioni economiche dell’ affitto di un ramo d’azienda) da parte dell’amministratore che si trovava in una posizione di conflitto di interessi con la società conduttrice ( a lui riconducibile per ragioni familiari) e quindi ad un canone patrimoniale esiguo e vantaggioso per la parte conduttrice.

La Suprema Corte coglie l’occasione per fare alcune importanti precisazioni, ove viene specificato che le considerazioni proposte dal ricorrente Pubblico Ministero in ordine alla valutazione del danno causato nelle condotte di impedito controllo e di infedeltà patrimoniale non meritino accoglimento, avendo il Tribunale adeguatamente motivato circa l’assenza di un danno emergente (e quindi, a maggior ragione, di un lucro cessante) sulla base della seguenti considerazioni: l’affitto del ramo d’azienda era avvenuta a titolo oneroso, e non gratuito; il canone locatizio era di ammontare tale da consentire comunque di recuperare i costi.