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Responsabilità a titolo di ricettazione

Responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza Responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza - illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. In l. 14 maggio 2005, n. 35 Corte di Cassazione, Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012 - depositata l'8 giugno 2012

Responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza

Responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza - illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35 Corte di Cassazione, Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012 - depositata l'8 giugno 2012

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22225 del 19 gennaio 2012 - depositata l'8 giugno 2012


Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose d sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale. Tale rapporto di specialità, secondo la Corte, trova fondamento: 1) con riguardo al soggetto agente, che, mentre per i reati codicistici può essere “chiunque”, per l’illecito amministrativo può essere il solo acquirente finale; 2) per l’oggetto, attesa la maggiore specificità delle “cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale” rispetto alle “cose provenienti da delitto” di cui all’art. 648 cod. pen.; 3) per l’eliminazione della formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di allargare l’ambito applicativo dell’elemento psicologico dell’agente, ammettendo indifferentemente dolo o colpa.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it