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Responsabilità civile - colpa o dolo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9590 del 25/09/1998

Colpa per omissione - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Necessità.

Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9590 del 25/09/1998