Responsabilità civile - in genere - Installazione di ponteggio per lavori di riattazione di stabile condominiale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 06/10/1997
Furto in appartamento consumato utilizzando i ponteggi - Responsabilita dell'imprenditore utilizzante i ponteggi - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità.
Con riguardo al danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9707 del 06/10/1997