Responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 08/04/1997
"Universitas rerum" - Singoli beni che la compongono - Estensione - Cosa inidonea in sè a provocare un danno, ma suscettiva di divenire nociva per effetto di un elemento esterno - Obbligo di vigilanza e controllo - Sussistenza - Prova liberatoria del custode - Caso fortuito - Rilevanza - Fattispecie.
Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda "l'universitas rerum", composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la responsabilità del gestore di un negozio in cui una cliente era scivolata su una foglia di insalata).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 08/04/1997