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Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30727 del 26/11/2019 (Rv. 656225 - 01)

Diagnosi di normalità morfologica - Obbligo di diligenza del sanitario - Contenuto - Obbligo di informazione della possibilità di esame presso un centro più specializzato - Necessità - Onere della prova Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità medica, il sanitario che riscontri una normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali, i quali tuttavia non ne consentano la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo, secondo un'adeguata valutazione della diligenza richiestagli, d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, nella prospettiva della determinazione della gestante ad interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti. (Nella specie, con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dai genitori di un bimbo nato affetto da grave sindrome "facio-auricolo-vertebrale" per mancata diagnosi di malformazione e conseguente trauma psichico patito a causa della nascita di un figlio affetto da gravi patologie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di merito la verifica, secondo un'adeguata valutazione della diligenza richiesta al sanitario, se la presenza di fattori limitanti l'indagine quali la "posizione di vertice" e il "dorso orientato a destra" che avevano impedito l'esame del profilo facciale, fossero tali da imporre accertamenti ulteriori e non, viceversa, tali da consentire un referto di normoconformazione fetale).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30727 del 26/11/2019 (Rv. 656225 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176