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Danni cagionati dalla fauna selvatica – Cass. n. 8206/2021

Responsabilita' civile - proprieta' di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Criterio di imputazione di responsabilità ex art. 2052 c.c. - Concorso con quello di cui all'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Individuazione, rispettivamente, degli enti pubblici legittimati ad essere convenuti con l'azione risarcitoria e della consistenza dell'onere probatorio gravante sull'attore danneggiato.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 (Rv. 660989 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2043