In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l'obbligo di acquisire il consenso informato laddove si tratti di un semplice differimento dell'intervento già programmato rispetto al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39084 del 09/12/2021 (Rv. 663348 - 01)