Questione di legittimità costituzionale – Cass. n. 40473/2021
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Artt. 39 e 41 d. Igs. n. 368 del 1999 e 8 l. n. 401 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d. Igs. n. 368 del 1999, e dell'art. 8 l. n. 401 del 2000, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - nella parte in cui, rispettivamente, non sono stati estesi agli specializzandi "non medici" (laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) i diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti agli specializzandi medici, e non si è addivenuti al medesimo riconoscimento in virtù delle identiche modalità di iscrizione alle scuole di specializzazione per entrambe le categorie, stante il richiamo operato dall'art. 8 cit. all'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1999 - giacché l'ammissione dei primi alla frequenza delle scuole, a differenza che per i medici, è frutto non già di adempimento di obblighi comunitari, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale. Ne discende che, nella comparazione del diverso trattamento, ciò assume rilievo come elemento distintivo delle due situazioni, che esclude la lesione del principio di parità, rientrando la scelta così effettuata dal legislatore nella sua piena discrezionalità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 40473 del 16/12/2021 (Rv. 663577 - 01)