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Errore sottratto alla clausola di salvaguardia – Cass. n. 25454/2022

Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati - Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie - Fattispecie.

 

In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. (In applicazione del principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda in cui il giudice aveva accolto, in difformità dalla giurisprudenza di legittimità e senza alcuna motivazione al riguardo, un orientamento del tutto minoritario - ha precisato che il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave e che, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si collocava al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25454 del 29/08/2022 (Rv. 665614 - 01)

 

Corte

Cassazione

25454

2022