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Lodo arbitrale – Contrarietà all'ordine pubblico – Cass. n. 21850/2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) – impugnazione - Lodo arbitrale - Controversia relativa al risarcimento del danno derivante da attività svolta da mediatore non iscritto nell'albo previsto dalla l. n. 39 del 1989 - Contrarietà del lodo all'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Ragioni. Mediazione. (nozioni, caratteri, distinzioni) In genere.

Non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento, tra cui non rientra la regola organizzativa posta dall'art. 6 della l. n. 39 del 1989.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 (Rv. 659325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1754

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2020