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Deduzione dell'inesistenza della clausola compromissoria – Cass. n. 23495/2021

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Deduzione dell'inesistenza della clausola compromissoria - Poteri del giudice di merito - Interpretazione diretta della previsione contrattuale - Fondamento.

 

In tema di arbitrato, ove sia dedotta la nullità del lodo per inesistenza della clausola compromissoria, il giudice di merito ha il potere di interpretare direttamente la previsione contrattuale oggetto di contestazione per verificare se contenga o meno la volontà di compromettere in arbitri poiché, rilevando ai fini dell'accertamento della "potestas iudicandi" di questi ultimi, l'interpretazione della clausola compromissoria non incontra i limiti stabiliti per l'interpretazione delle altre clausole, riservata agli arbitri e sindacabile dal giudice di merito solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per difetto assoluto di motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23495 del 26/08/2021 (Rv. 662186 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_829

 

Corte

Cassazione

23495

2021