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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - diritto di accrescimento - condizioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8021 del 21/05/2012

Fatti costitutivi del diritto di accrescimento - Individuazione - Inesistenza dell'altrui diritto di rappresentazione - Esclusione - Eccezione di rappresentazione - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento.

I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio errio o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8021 del 21/05/2012