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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 29/05/1978

Soggetti legittimati - successori a titolo particolare - esclusione - coniuge superstite - posizione secondo la normativa vigente prima della riforma del diritto di famiglia - legittimazione all'accettazione con beneficio d'inventario - esclusione.*

Dell'accettazione con beneficio d'inventario, di cui agli artt 484 e segg cod civ, in quanto diretta ad evitare che il patrimonio del de cuius si confonda con quello del chiamato alla successione ereditaria, e che questi debba rispondere dei debiti ultra vires hertis, possono avvalersi esclusivamente gli eredi, e, cioè, i soggetti che subirebbero detti effetti in caso di accettazione pura e semplice. La legittimazione ad accettare con beneficio di inventario, pertanto, deve essere negata ai successori a titolo particolare, ivi compreso il coniuge superstite che subentri in una quota d'usufrutto, quale legatario ex lege, ai sensi delle Disposizioni del codice civile vigenti prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, giacche anche per le obbligazioni a suo carico a termini dell'art 1010 cod civ non e esposto al pericolo di dover rispondere con il patrimonio personale. ( V 1464/76, mass n 380191).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 29/05/1978