Successione mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 08/05/1979
Con beneficio d'inventario - casi obbligatori - er devolute a persone giuridiche - decadenza - in genere - modalita - inventario - mancata redazione nel termine prorogato - conseguenze - decadenza ed incapacita della persona giuridica a succedere.*
Le persone giuridiche, pur potendo accettare l'er solo con il beneficio d'inventario non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli artt 485 e 487 cod civ, in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse e prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell'inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'er ad essa devoluta. (nella specie, la SC, alla stregua del suesposto principio, ha cassato il provvedimento con il quale il tribunale aveva escluso la incapacità dell'ECA a succedere in un'er, ritenendo che non potendo quest'ultimo diventare erede puro e semplice, non poteva neppure decadere dal beneficio d'inventario).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 08/05/1979