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Successioni mortis causa - successione testamentaria - sostituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 10/07/1979
Fedecommissaria - usufrutto successivo - testamento in genere - disposizioni - in genere - disposizione contenente l'inalienabilità del patrimonio affidato all'amministrazione di alcuni esecutori e la costituzione dell'usufrutto in favore di alcuni discendenti in ordine successivo - istituzione di una fondazione con personalità giuridica - esclusione - di un ente di mero fatto - configurabilità - compatibilità con l'attuale ordinamento giuridico - esclusione.*
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La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l'usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non da luogo a una Fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensi da vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalità analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art 462, 698, 699, 796, 979, 1379 cod civ) che fissano limiti all'autonomia privata. ( V 1975/53).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 10/07/1979
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