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Locazione – disdetta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13092 del 24/05/2017

Diniego di rinnovo del contratto da parte del locatore - Facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi - Effetti - Obbligo di pagamento del canone sino alla scadenza del periodo di preavviso - Sussistenza.

In materia di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, intervenuta la disdetta del contratto da parte del locatore, ove il conduttore, per parte propria, si avvalga della facoltà di recesso per gravi motivi, è comunque tenuto al pagamento del canone fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal fatto che il rilascio sia avvenuto in data anteriore.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13092 del 24/05/2017