Skip to main content

Obbligazioni del locatore - vizi della cosa locata – Cass. 13594/2019

Domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. - Interruzione dell'obbligo di pagamento del canone - Decorrenza.

In tema di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 c.c., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l'intero bene inidoneo all'uso per il quale il contratto è stato stipulato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13594 del 21/05/2019 (Rv. 654201 - 02)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento

Cod. Civ. art. 1578 – Vizi della cosa locata