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Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015

Assegno bancario, di traenza o circolare non trasferibile - Banca negoziatrice - Responsabilità per avere consentito l'incasso a persona diversa dal beneficiario del titolo - Natura - Contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione dell'azione di risarcimento - Termine decennale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 della legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, sì da assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015