Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - esecuzione d'incarichi (conto corrente di corrispondenza) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
Ordine di bonifico - Natura - Negozio giuridico unilaterale - Specificazione del mandato generale conferito alla banca - Rapporti con il terzo beneficiario - "Delegatio solvendi" ex art. 1269 cod. civ. - Assunzione di autonoma obbligazione da parte della banca - Esclusione - Conseguenze - Compensazione dei crediti della banca delegata verso il delegatario - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015
In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10545 del 22/05/2015