Conto corrente (contratto di) - recesso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12263 del 12/06/2015
Recesso della banca - Cristallizzazione del debito - Obbligo del fideiussore nei limiti del massimale - Interessi moratori maturati dopo il recesso - Obbligo del fideiussore oltre il limite del massimale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12263 del 12/06/2015
Fidejussione - limiti - quantitativi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12263 del 12/06/2015
In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia; gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12263 del 12/06/2015