Titoli di credito - legittimazione - titoli all'ordine - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968
Legittimazione del possessore - condizioni - mera detenzione di cambiale - valore di cessione del credito - esclusione - onere probatorio del detentore.
Le forme prescritte per ritenere il possessore di titoli di credito all'ordine legittimato a pretendere la prestazione sono - o la serie continua di girate (circolazione propria, prevista dagli articoli 2008 cod.civ. e 20 legge cambiaria), o un modo di acquisto disciplinato dal diritto comune (circolazione impropria, prevista dagli art. 2015 cod.civ. e 25 legge cambiaria). Il mero possessore di cambiali, non prenditore ne giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiario non contiene in se gli elementi idonei a provare la sua legittimazione. Il mero possesso dei titoli di credito all'ordine non puo costituire -da solo- circostanza talmente univoca da far presumere l'esistenza di un titolo giustificativo della pretesa del credito onde la prova dell'acquisto del titolo deve essere data al di fuori della circostanza della mera detenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968