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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - ammortamento - vaglia cambiario comune – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3711 del 25/07/1978

Legittimazione a promuovere la procedura di ammortamento - trattario della cambiale ed emittente del vaglia cambiario - esclusione - perdita del titolo ottenuto da questi ultimi a seguito del pagamento - irrilevanza.

Ai sensi degli artt 2016 cod civ, 89 e 102 del RD 14 dicembre 1933 n 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario e il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all'Esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario, cosi come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento (promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt 2017 cod civ e 90 del RD n 1669 del 1933), sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorche abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3711 del 25/07/1978