Debito pubblico - titoli di debito pubblico – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 519 del 06/02/1978
Acquisto da parte di una banca di titoli rubati senza una previa identificazione del venditore - responsabilità della banca nei confronti del derubato per fatto illecito del dipendente – configurabilità - esclusione.
A carico della banca che abbia acquistato titoli del debito pubblico al portatore sottratti al loro legittimo possessore, senza procedere ad una valida identificazione dell'alienante, non può essere configurata, da parte di chi sia stato spossessato di quei titoli, una responsabilità per il comportamento (illecito) del funzionario ex art 2049 cod. civ., ne sotto il profilo che la richiesta di rigorosi mezzi di riconoscimento avrebbe portato alla scoperta di un possessore di mala fede nei cui confronti sarebbe stata esperibile l'Azione risarcitoria, perché il precetto del neminem laedere non impone l'Obbligo di provvedere all'incremento del patrimonio altrui, ma solo quello di non depauperarlo, ne sotto il profilo che la richiesta di idoneo documento di riconoscimento avrebbe indotto alla desistenza dal tentativo di vendita, con la conseguente possibilità per il derubato di chiedere all'amministrazione del debito pubblico il pagamento dell'importo dei titoli dopo il decorso del termine di prescrizione, poiché a detti titoli non e applicabile il secondo comma dell'art 2006 cod civ, ma la disciplina dell'art 51 del tu 14 febbraio 1963 n 1343, che riconduce il regime dei titoli stessi a quello dei biglietti di stato, considerando che solo in relazione a titoli logori o danneggiati e data la possibilità di recupero del valore mediante la loro sostituzione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 519 del 06/02/1978