Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - filiali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978
Operazione bancaria effettuata dal direttore contro l'espresso divieto della banca - imputazione all'istituto - esclusione - limiti - idoneita dell'operazione a soddisfare gli interessi dell'ente - irrilevanza.*
L'atto posto in essere dall'organo di una persona giuridica e imputabile a quest'ultima solo se ed in quanto rientri nell'ambito dei poteri e delle competenze spettanti all'organo medesimo, salva l'ipotesi in cui, pur essendosi verificato superamento di detti limiti, insorga necessita di tutelare l'affidamento del terzo, che abbia in buona fede ignorato lo sconfinamento dell'organo dalla sfera delle sue attribuzioni. Pertanto, l'operazione bancaria effettuata dal direttore di una filiale di istituto di credito, contro l'espresso divieto della banca e quindi all'infuori dei propri poteri, non puo essere imputata all'istituto stesso dal contraente consapevole di tale difetto di Competenza, mentre rimane irrilevante, a questo fine, ogni indagine sull'idoneita o meno dell'operazione medesima a soddisfare gli interessi dell'ente. ( V 3029/76, mass n 381801).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 292 del 23/01/1978