Trasferimento della proprietà delle merci e del diritto al conseguimento del prezzo - esclusione.
La girata di polizza di carico, quale titolo di credito rappresentativo, della merce, trasferisce il possesso di questa e la facoltà di conseguirne la consegna da parte del detentore, ma non comporta, di per se, trasferimento della proprietà delle merci medesime, ne, pertanto, conferimento al girante del diritto di conseguire il prezzo di tale trasferimento, occorrendo, a detti fini, un sottostante rapporto negoziale del tutto estraneo al contenuto naturale della polizza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 85 del 11/01/1978