Prelazione - previa notificazione al debitore della costituzione del pegno o previa accettazione da parte del debitore medesimo - necessita - esclusione - certificazione del vincolo sul titolo - mediante girata - sufficienza.
L'art 2800 cod civ, il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della Costituzione del pegno medesimo al debitore, ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titolo di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove, per la Costituzione del vincolo pignoratizio, e sufficiente la certificazione documentale del vincolo sul titolo stesso, attuata, nei titoli all'ordine, mediante girata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 25/11/1977