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Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5526 del 28/02/2020 (Rv. 657120 - 01)

Sanzioni amministrative per violazioni del T.U.B. - Opposizione - Potere discrezionale del giudice di determinare l'entità della sanzione - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - sanzione amministrativa - entita': limite massimo e minimo.

Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti da quest'ultima, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti. Tale statuizione è incensurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art_ 11 della l. n. 689 del 1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5526 del 28/02/2020 (Rv. 657120 - 01)

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