Credito - istituti o enti di credito – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6563 del 09/03/2020 (Rv. 657544 - 01)
Conferimento di un'azienda bancaria - Regime fiscale - Disciplina dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 - Portata - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Aliquota dell'uno per mille e limite dei cento milioni - Applicabilità ai conferimenti e aumenti di capitale effettuati dall'ente ormai “privatizzato” - Esclusione - Fondamento - Qualificazione come comuni operazioni economiche societarie - Conseguenze - Finalità di cui all'art. 1 della legge n. 218 del 1990 - Inconfigurabilità.
L'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1990 sull'agevolazione delle ristrutturazioni e integrazioni patrimoniali degli istituti di credito di diritto pubblico, nel disporre che al conferimento di un'azienda bancaria si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura dell'uno per mille e sino a un importo massimo non superiore a cento milioni di lire, va interpretato nel senso dell'agevolazione in questione godono solo i conferimenti e gli aumenti di capitale funzionali agli scopi di cui all'art. 1 della citata legge n. 218 del 1990, che determinino cioè la trasformazione o l'assorbimento in società per azioni degli enti creditizi pubblici nel detto art. 1 indicati, non anche, quindi, il mero aumento di capitale sociale deliberato dall'ente ormai "privatizzato" per reperire sul mercato mezzi economici, giacché gli aumenti di capitale sociale non connessi al venir meno di un'attività pubblica d'impresa non sono "effettuati a norma dell'art. 1" citato ma, in quanto insorgenti dal concorso economico di privati, rientrano tra le comuni operazioni economiche societarie.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6563 del 09/03/2020 (Rv. 657544 - 01)