Bilancio degli enti pubblici - stato – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9250 del 20/05/2020 (Rv. 657687 - 01)
Ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista - Esposizione dell'ente nei confronti del tesoriere per anticipazioni - Procedura di estinzione del debito (d.m. 4 agosto 2009) - Preferenza della banca titolare del servizio di tesoreria sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale - Esclusione.
Contratti bancari - anticipazione bancaria (nozione, caratteri, distinzioni) - diritti della banca.
L'esposizione dell'ente pubblico sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997 per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca-tesoriere, ove non sia ripianata attraverso le rimesse delle entrate non vincolate dell'ente, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa in favore della banca creditrice, secondo la procedura di cui al d.m. 4 agosto 2009, la quale non introduce alcun titolo di preferenza, in deroga al principio ex art. 2741 c.c., a favore della banca titolare del servizio di tesoreria, ma realizza lo stesso effetto solutorio della rimessa eseguita su un conto corrente affidato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9250 del 20/05/2020 (Rv. 657687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741