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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - obbligo di fedeltà - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16629 del 08/08/2016

Impossessamento di documenti aziendali ai fini della produzione in giudizio - Accertamento delle modalità - Necessità - Rilevanza - Fattispecie.

In caso di impossessamento di documenti aziendali da parte del lavoratore, al fine di esercitare il diritto di difesa in giudizio, cui va in ogni caso riconosciuta prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda, occorre valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento, posto che le stesse potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento per violazione dell'art. 2105 c.c., ove in contrasto con i criteri comportamentali imposti dal dovere di fedeltà e dai canoni di correttezza e buona fede, sì da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto idonee a legittimare il licenziamento le modalità di apprensione della documentazione, consistenti nella registrazione di una conversazione tra presenti all'insaputa dei partecipanti e nell'impossessamento di una e-mail non destinata alla visione del lavoratore).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16629 del 08/08/2016