Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16545 del 05/08/2016
Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 13, della l. n 92 del 2012 - Contrasto con la giurisprudenza internazionale - Esclusione.
La disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, non contrasta con la giurisprudenza della Corte EDU (e segnatamente con la sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) in quanto giustificata da ragioni di "pubblica utilità", suscettibili di legittimare limitazioni al diritto di proprietà, la cui valutazione compete, prioritariamente, alle autorità nazionali, che vantano una posizione migliore rispetto alle autorità giurisdizionali internazionali, tanto più che, riguardando non un diritto già attuale ed esigibile, ma soltanto una "legittima speranza" di ottenere il pagamento delle somme controverse, assolve, in linea con quanto affermato da n. 303 del 2011, una finalità perequativa di semplificazione e certezza applicativa di interesse generale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16545 del 05/08/2016