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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17061 del 11/08/2016

Comunicazioni ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991 - Divergenza nel numero degli esuberi dichiarati - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Esclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, l'eventuale divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991, non costituisce, di per sé, ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto di lavoro, potendo rappresentare il frutto della procedura finalizzata a promuovere l'esame congiunto tra impresa e organizzazioni sindacali.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17061 del 11/08/2016