Ricezione del pagamento di ratei pensionsitici non riscossi al momento del decesso - Prova della qualità ereditaria - Rilevanza concludente - Esclusione - Fondamento.
L'art. 90, comma 4, del r.d. n. 1422 del 1924, nel disporre che le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate al coniuge superstite, si limita ad attuare una "adjectio solutionis causa" nell'interesse dell'istituto debitore e degli eredi, sicché le azioni volte all'attribuzione, a titolo ereditario, di diritti del "de cuius" nella sfera patrimoniale dei superstiti restano proponibili dagli eredi che provino la loro qualità, restando esclusa la rilevanza concludente dell'avvenuta riscossione dei suddetti ratei.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8677 del 03/05/2016