Comunicazioni ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991 - Divergenza nel numero degli esuberi dichiarati - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Esclusione - Fondamento.
In tema di licenziamento collettivo, l'eventuale divergenza nel numero degli esuberi tra comunicazione preventiva e comunicazione finale ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991, non costituisce, di per sé, ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto di lavoro, potendo rappresentare il frutto della procedura finalizzata a promuovere l'esame congiunto tra impresa e organizzazioni sindacali.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17061 del 11/08/2016