Procedimento disciplinare - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Violazione - Tutela di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, novellato ex l. n. 92 del 2012 - Configurabilità.
La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st.lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17113 del 16/08/2016