Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016
Giusta causa di licenziamento - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Criterio della prossimità della prova - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte di merito aveva rigettato l'impugnativa di un licenziamento, intimato contestando al lavoratore la natura privata di alcune telefonate, perché questi non ne aveva provato il carattere lavorativo).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016