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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14322 del 13/07/2016

Attribuzione ingiustificata di un beneficio ad un lavoratore - Passaggio in giudicato di sentenze sfavorevoli - Diritto del lavoratore pretermesso ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno - Esclusione - Clausole generali di correttezza e buona fede - Inapplicabilità.

L'attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori, conseguente alla mancata impugnazione di sentenze sfavorevoli da parte del datore di lavoro (nella specie, la Regione Calabria), non costituisce titolo per attribuire ai lavoratori che si trovino nell'identica posizione, il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all'interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14322 del 13/07/2016